sabato 19 gennaio 2013

Il limite dei principi fondativi della sharia


EGITTO/SCHEDA · Una Carta vaga ed ambigua

Il limite dei principi fondativi della sharia



Giuseppe Acconcia
ALESSANDRIA D'EGITTO
Mentre la stampa egiziana ha partecipato in massa ai funerali in piazza Tahrir del giornalista di el Fagr, Hussein Abou Deif, i Fratelli musulmani torneranno a far sentire la loro voce con una grande manifestazione oggi alla moschea el Adaweia, nel quartiere di Medinat Nassr al Cairo. Scendono in piazza per difendere la Carta forgiata e voluta dagli islamisti. Ma leggiamo i 236 articoli della nuova Costituzione egiziana. Tra promesse, indicazioni ambigue e vaghe emergono punti controversi. Nel preambolo si parla di «libertà di espressione, creatività, alloggio e proprietà», più avanti si fa riferimento all’uguaglianza di tutti «i cittadini, uomini e donne, senza discriminazioni o nepotismo». Uno degli articoli oggetto di dibattito è il secondo, «i principi della sharia (legge islamica, ndr) sono la fonte principale di legislazione». Ad acquisire un nuovo ruolo di indipendenza e controllo è il centro dell’Islam sunnita, la moschea di al-Azhar, definita un’«istituzione con autonomia esclusiva» e si negano ad autorità esterne i poteri di nomina e revoca del gran muftì. Il punto oggetto di controversie è invece l’articolo 219 delle disposizioni generali in cui si stabilisce una definizione molto ampia dei principi della sharia: regole fondative, giurisprudenza e fonti credibili della dottrina sunnita. Meno oscuri sono i punti che riguardano il pluralismo. «Il sistema politico è basato sulla cittadinanza, il multi-partitismo, la separazione dei poteri e il rispetto dei diritti umani», si stabilisce nell’articolo sei.
Più avanti (art. 10) si ricorda che «la famiglia è la base della società ed è fondata su religione, moralità e patriottismo», nello stesso contesto si aggiunge che una donna ha il diritto «ad una maternità gratuita e alla salvaguardia della salute del bambino» e debba conciliare «i doveri verso la sua famiglia con il suo lavoro». Una buona parte della Carta costituzionale si occupa di diritti sociali e promette in maniera vaga l’«eliminazione della povertà e della disoccupazione», di proteggere i diritti dei lavoratori, dividere i costi tra capitale e lavoro o dividere i profitti con giustizia. Più avanti leggiamo nella nuova Costituzione egiziana che «i salari devono essere legati alla produzione», stabilendo un salario minimo e massimo che non viene però quantificato. Secondo l’articolo 15, «la legge regola l’uso della terra per ottenere giustizia sociale e proteggere contadini e fattori dallo sfruttamento».
Dall’articolo 58 in avanti si parla di educazione e diritti sociali. Come stabiliva anche la Costituzione del 1971, la scuola è obbligatoria e gratuita solo fino alle elementari. «La religione e la storia nazionale» sono gli insegnamenti centrali dell’educazione pre-universitaria. E così si richiama in maniera sempre generica il dovere a sradicare l’analfabetismo, assicurare l’assistenza sanitaria, al risarcimento dei danni da parte dello stato ai martiri della rivoluzione del 25 gennaio 2011 e alle loro famiglie. Nell’articolo 65, si fa riferimento «ad una pensione per i lavoratori che non hanno accesso al sistema di sicurezza sociale». A questo punto si  aggiunge la proibizione del lavoro minorile senza specificare l’età in cui un minore può iniziare a lavorare. Di interesse, è l’articolo 74 che chiarisce l’indipendenza della magistratura e proibisce ogni corte diversa da quella civile. Tuttavia, all’articolo 198 si garantisce l’indipendenza della giustizia militare nonché un budget autonomo per l’esercito.
Dagli articoli 126 in avanti si parla dei poteri del parlamento e del presidente della repubblica. Il parlamento può sfiduciare il primo ministro o uno dei ministri a maggioranza. Mentre il presidente della repubblica può dissolvere il parlamento solo per giusta causa e in seguito a referendum. Il presidente è il comandante delle Forze armate e della polizia, nomina il personale amministrativo civile, militare e può dichiarare a sua discrezione lo stato di emergenza. Secondo l’articolo 152, l’impeachment del presidente deve essere approvato con una maggioranza dei due terzi del parlamento.  
Viene anche sancita l’indipendenza della Corte suprema, che in base all’articolo 177 deve stabilire l’accordo delle leggi con la Costituzione. Tuttavia, una delle principali novità, è l’articolo 188 che stabilisce per la prima volta l’elezione diretta dei Consigli locali su base regionale. Infine, nelle disposizioni generali si stabilisce che l’attuale presidente resta in carica per quattro anni e la Camera alta (Shura) acquista i poteri parlamentari fino alle prossime elezioni. Infine, si abbozza la legge elettorale su base uninominale e si definisce la maggioranza dei due terzi con il ricorso ad un referendum popolare per qualsiasi riforma costituzionale. 

Il Manifesto
Internazionale, pag. 7
venerdì 14 dicembre 2012

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