Il limite dei principi fondativi della sharia
Giuseppe Acconcia
ALESSANDRIA D'EGITTO
Mentre la stampa egiziana ha partecipato in massa
ai funerali in piazza Tahrir del giornalista di el Fagr, Hussein Abou Deif, i
Fratelli musulmani torneranno a far sentire la loro voce con una grande
manifestazione oggi alla moschea el Adaweia, nel quartiere di Medinat Nassr al
Cairo. Scendono in piazza per difendere la Carta forgiata e voluta dagli
islamisti. Ma leggiamo i 236 articoli della nuova Costituzione egiziana. Tra
promesse, indicazioni ambigue e vaghe emergono punti controversi. Nel preambolo
si parla di «libertà di espressione, creatività, alloggio e proprietà», più
avanti si fa riferimento all’uguaglianza di tutti «i cittadini, uomini e donne,
senza discriminazioni o nepotismo». Uno degli articoli oggetto di dibattito è
il secondo, «i principi della sharia
(legge islamica, ndr) sono la fonte
principale di legislazione». Ad acquisire un nuovo ruolo di indipendenza e
controllo è il centro dell’Islam sunnita, la moschea di al-Azhar, definita
un’«istituzione con autonomia esclusiva» e si negano ad autorità esterne i
poteri di nomina e revoca del gran muftì. Il punto oggetto di controversie è
invece l’articolo 219 delle disposizioni generali in cui si stabilisce una
definizione molto ampia dei principi della sharia:
regole fondative, giurisprudenza e fonti credibili della dottrina sunnita. Meno
oscuri sono i punti che riguardano il pluralismo. «Il sistema politico è basato
sulla cittadinanza, il multi-partitismo, la separazione dei poteri e il
rispetto dei diritti umani», si stabilisce nell’articolo sei.
Più avanti (art. 10) si ricorda che «la famiglia
è la base della società ed è fondata su religione, moralità e patriottismo»,
nello stesso contesto si aggiunge che una donna ha il diritto «ad una maternità
gratuita e alla salvaguardia della salute del bambino» e debba conciliare «i
doveri verso la sua famiglia con il suo lavoro». Una buona parte della Carta
costituzionale si occupa di diritti sociali e promette in maniera vaga
l’«eliminazione della povertà e della disoccupazione», di proteggere i diritti
dei lavoratori, dividere i costi tra capitale e lavoro o dividere i profitti
con giustizia. Più avanti leggiamo nella nuova Costituzione egiziana che «i
salari devono essere legati alla produzione», stabilendo un salario minimo e
massimo che non viene però quantificato. Secondo l’articolo 15, «la legge
regola l’uso della terra per ottenere giustizia sociale e proteggere contadini
e fattori dallo sfruttamento».
Dall’articolo 58 in avanti si parla di educazione
e diritti sociali. Come stabiliva anche la Costituzione del 1971, la scuola è
obbligatoria e gratuita solo fino alle elementari. «La religione e la storia
nazionale» sono gli insegnamenti centrali dell’educazione pre-universitaria. E
così si richiama in maniera sempre generica il dovere a sradicare
l’analfabetismo, assicurare l’assistenza sanitaria, al risarcimento dei danni
da parte dello stato ai martiri della rivoluzione del 25 gennaio 2011 e alle
loro famiglie. Nell’articolo 65, si fa riferimento «ad una pensione per i
lavoratori che non hanno accesso al sistema di sicurezza sociale». A questo
punto si aggiunge la proibizione del
lavoro minorile senza specificare l’età in cui un minore può iniziare a
lavorare. Di interesse, è l’articolo 74 che chiarisce l’indipendenza della
magistratura e proibisce ogni corte diversa da quella civile. Tuttavia,
all’articolo 198 si garantisce l’indipendenza della giustizia militare nonché
un budget autonomo per l’esercito.
Dagli articoli 126 in avanti si parla dei poteri
del parlamento e del presidente della repubblica. Il parlamento può sfiduciare
il primo ministro o uno dei ministri a maggioranza. Mentre il presidente della
repubblica può dissolvere il parlamento solo per giusta causa e in seguito a
referendum. Il presidente è il comandante delle Forze armate e della polizia,
nomina il personale amministrativo civile, militare e può dichiarare a sua
discrezione lo stato di emergenza. Secondo l’articolo 152, l’impeachment del presidente deve essere
approvato con una maggioranza dei due terzi del parlamento.
Viene anche sancita l’indipendenza della Corte
suprema, che in base all’articolo 177 deve stabilire l’accordo delle leggi con
la Costituzione. Tuttavia, una delle principali novità, è l’articolo 188 che
stabilisce per la prima volta l’elezione diretta dei Consigli locali su base
regionale. Infine, nelle disposizioni generali si stabilisce che l’attuale
presidente resta in carica per quattro anni e la Camera alta (Shura) acquista i poteri parlamentari
fino alle prossime elezioni. Infine, si abbozza la legge elettorale su base
uninominale e si definisce la maggioranza dei due terzi con il ricorso ad un
referendum popolare per qualsiasi riforma costituzionale.
Il Manifesto
Internazionale, pag. 7
venerdì 14 dicembre 2012
Nessun commento:
Posta un commento